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06.07.2012
Sito in ristrutturazione.
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. (12G0031)
(GU n. 48 del 27-2-2012 - Suppl. Ordinario n. 36)
Attraverso
l’emendamento apportato al decreto
Milleproroghe, ora legge sarà permesso l'inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento dei soli abilitati
nei:
·
corsi biennali di secondo livello ad indirizzo
didattico (COBASLID), secondo e terzo corso biennale di II livello finalizzato
alla formazione dei docenti di ed.musicale delle classi 31/A e 32/A e di
strumento musicale nella scuola media (77/A),
·
corsi di laurea in scienze della formazione
primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11.
L’articolato di cui all’art. 14 comma 2-ter infatti, - a differenza di
quanto indicato a sanatoria dei contenziosi e delle contraddizioni in termini
presenti nel concetto di graduatoria ad esaurimento – propone una soluzione parziale che non
tiene in alcun conto delle legittime aspettative e della difformità di
trattamento fra docenti inseriti nei corsi abilitanti entro il 2007/2008 e di quelli ivi inseriti e frequentanti
a decorrere dal 2008/2009, nonché degli abilitati non presenti a vario titolo
nelle graduatorie.
.. il testo..
“Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi
605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, restano
chiuse,
limitatamente ai docenti che hanno conseguito
l'abilitazione dopo
aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo
didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello
finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di
concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di
concorso 77/A, nonche' i corsi di laurea in scienze della formazione primaria
negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, e' istituita una fascia
aggiuntiva alle predette graduatorie.
Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento
nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico
2012-2013.
2-quater. I beneficiari dei
diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 6, comma
3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono fare valere il solo titolo di riserva
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento con cadenza annuale. 2-quinquies.”
(tale comma riguarda gli invalidi e le altre categorie protette)
Il testo preparatorio( sotto
riportato) invece risultava tale da ottemperare alle esigenze di equità e pari
opportunità richieste dagli aspiranti e tuttora disattese
Disegno di legge N. 3124 milleproroghe
(nella stesura del Senato)
( non più tale)
All’articolo
14:
2-ter. I termini per l’inserimento
nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che
hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali
abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e
il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei
docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di
strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, il corso
di laurea in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici
2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011.
Possono, inoltre, chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette
graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in
scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all’atto del
conseguimento dell’abilitazione. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al presente comma
l’aggiornamento delle domande per l’inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento e per lo scioglimento della riserva, ai fini della stipula dei
contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato per l’anno
scolastico 2012-2013.
Si attende ora il decreto ministeriale
attuativo che Agorà si impegna ad impugnare per tutti gli iscritti, al fine di
estendere la possibilità di inserimento nelle graduatorie permanenti al
personale tuttora escluso.
L’ipotesi di inserimento in graduatoria
permanente di abilitati ivi non ancora
compresi per vario motivo,e/o degli abilitati all’estero, o dei
frequentanti i corsi universitari per il conseguimento dell’abilitazione resta
ancora tale, sino a instaurazione e
definizione del contenzioso
Possono partecipare alle selezioni per l'accesso ai primi bandi al Tirocinio Formativo Attivo coloro che entro la data di presentazione della domanda di iscrizione al test nazionale sono in possesso
Titoli di accesso e classi di concorso ai
fini TFA
"Ricerca per Titolo di ammissione"
"Ricerca per Classe di concorso"
E’ importante chiarire due punti che sono stati oggetto di numerosi quesiti:
"Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del Decreto ("congelati SSIS"), ivi compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi."
Corsi di cui è prevista l’attivazione per ciascuna regione
(la parte del leone spetta
ad A043,A059,A245/A345)
Corsi di cui è prevista l’attivazione in ciascuna regione
Sono state inoltrate a cura del
ns. Ufficio legale:
La ns. iniziativa risulta tanto più significativa in quanto nella previsione
dei TFA, il MIUR ha voluto replicare l’esperienza delle SSIS, istituendo corsi
solamente per insegnamenti relativi alla scuola media e superiore.
I docenti di scuola primaria e dell’infanzia, in possesso di titolo
tuttora valido, ma privi di idoneità/abilitazione prevista per l’inserimento in
graduatoria permanente dovranno aspettare l’esito del contenzioso in atto..
E’ interessante notare che a valle della ns. iniziativa di tutela del personale in possesso di specifica professionalità maturata per ben oltre 360 giorni nei vari ordini di scuola, varie altre Associazioni hanno ritenuto di dar vita ad iniziative finalizzate all’ottenimento di percorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione.
Gite scolastiche e viaggi
d’istruzione….
Per l’opportuna conoscenza e tutela del personale si
riporta la circolare INAIL del 2003 che
evidenzia le categorie di lavoratori
della scuola “coperte da assicurazione”…
“Insegnanti
a) Requisiti
per l'assicurabilità
Gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono
assicurati all’INAIL se
rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dagli
articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965.
Ed, in particolare:
Si precisa che con l'espressione esercitazione pratica, nella quale è
insito il concetto ripetitivo di esercizio, si intende l'applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta
all'apprendimento. All'esercitazione
pratica sono state assimilate l'attività di educazione fisica, svolta nelle scuole medie superiori
ed inferiori e quella ludico-motoria praticata nelle
scuole elementari e materne.
L'esercitazione
di lavoro deve considerarsi come il risvolto concreto, a mezzo di aiuto
strumentale, di un insegnamento teorico previamente impartito. Al riguardo si
ritiene che i viaggi di istruzione o
di integrazione della preparazione di indirizzo debbano essere assimilati alle
esercitazioni di lavoro e, quindi, rientrare nel novero delle attività
protette.
Tra le attività protette rientra anche l'attività di sostegno, che si
configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni
pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Del resto,
l'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'art. 13, commi 5 e
6 della legge n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di
svolgimento dell'insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche
dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante di sostegno.”
Per approfondire la tematica, si riporta un
riepilogo di tutta la normativa vigente in materia
(tratto da www.viaggi-istruzione-elba.it)
Vacanze pasquali e ripresa del servizio del titolare
senza prestazione di attività didattica..
Onde far luce sugli aspetti controversi del
pagamento del supplente durante i periodi
di sospensione delle lezioni sarà opportuno tener conto dei contenuti di cui a
due note della Ragioneria Generale dello Stato che hanno conservato nel tempo
piena validità.
La questione attiene alla più o meno
eventuale effettiva ripresa del servizio da parte del titolare durante il
periodo di sospensione delle attività didattiche, punto nodale per la copertura
economica o meno per l’intero periodo.
Nota del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127
del 15/6/1999:
“[…] poiché la funzione docente si esplica non solo con l'insegnamento ma anche
con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la
sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l'effettiva ripresa
del servizio al termine del periodo di assenza.
È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità
del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”.
Nota Tesoro nota prot. 126690
del 12/05/1998
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Astensione facoltativa: primo mese al 100%
anche dopo il terzo anno di vita del bambino e sino all’ottavo anno…
Cassazione sentenza n. 3606 del 7 marzo 2012
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Graduatorie di istituto di prima fascia personale ATA
Per tutte le province e per tutti gli
inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli ATA (24 mesi) sarà
necessario attendere l’attivazione
della procedura POLIS per l’invio telematico delle preferenze relative alle
scuole.
Da
quest’anno non sarà più possibile – infatti - fare riferimento alle
preferenze precedentemente espresse.
Ancora
pochi giorni per l’inoltro delle domande di trasferimento e passaggio ad altro
ruolo o ad altra classe di concorso.
Scade
il 3 aprile il termine
per l’inoltro delle relative istanze ..
Si rammenta che il solo personale
ATA può inoltrare domanda su supporto cartaceo. I docenti dovranno utilizzare
la procedura on line, pena la nullità della domanda.
Al personale ATA non potrà essere
riconosciuto il servizio prestato nella scuola statale se alle dipendenze
dell’Ente Locale..
07.02.2012
Chiusura delle scuole per neve
Le recenti avversità atmosferiche hanno risvegliato la problematica sopita circa diritti e doveri del
personale della scuole rispetto ad una normativa non ben delineata.
Spesso i Dirigenti scolastici ed i DSGA si cimentano in “innovative” disposizioni sugli obblighi di servizio di docenti ed ATA.
Vediamo di far luce sull’argomento..visto che la differenza di comportamenti fra una scuola e l’altra, fra un Comune e l’altro,danno ordinariamente luogo a disparità di trattamento fra le varie categorie di personale.
Premesso che la competenza a disporre la “chiusura delle scuole” spetta al Sindaco che deve emettere una specifica ordinanza per “cause di forza maggiore a tutela della pubblica incolumità”, secondo due diverse tipologie di intervento.
A) sospensione delle attività didattiche
B) chiusura delle scuole
In caso di mancato intervento del
Sindaco, competenza e responsabilità per l’adozione di forme di tutela della popolazione, attengono alla figura del Dirigente
Scolastico, quale responsabile della sicurezza.
Dalla prima ipotesi (A) scaturiscono:
Dalla seconda ipotesi (B)scaturiscono:
· nessun obbligo di presenza a scuola per docenti ed ATA
· nessuna ipotesi di recupero di orari di servizio non prestati per entrambe le categorie di personale
· parità di trattamento e tutela.
Nei giorni scorsi.. i Sindaci si sono avventurati nella gestione dell’emergenza neve con ottiche divergenti e spesso con prese di posizione che nulla hanno di normativo.. come
- nel caso della sospensione delle attività didattiche -
il fatto di:
· pretendere la presenza a scuola del personale docente in mancanza di attività didattiche e/o altro adempimento previsto dal calendario d’Istituto
· prescrivere – in tale caso - ai docenti di non procedere col programma con gli alunni comunque a scuola, per non danneggiare gli assenti
e
- nel caso di chiusura delle scuole -
il fatto di:
· pretendere il recupero orario o imporre le ferie obbligate per gli ATA
Ordinanze del primo tipo
USR Abruzzo ( è del 2005, ma molto significativa)
Comune di Roma (molto articolata e recante nuovi contenuti)
Ordinanze del secondo tipo.
07.02.2012
Festività del Santo Patrono
Significativa la nota della USR Umbria che può connotarsi come efficace strumento interpretativo in mancanza di disposizioni applicative delle norme di cui al D.L. 138/2011
Le norme restrittive fissate dal D.L. citato, potrebbero trovare applicazione dal 2013
07.02.2012
Concorso 24 mesi ATA
In via di emanazione da parte delle competenti Direzioni Regionali il bando annuale
Si anticipa , a riguardo, che tutti gli aspiranti , ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l’ a. s. 2012/13, dovranno, necessariamente,utilizzare la procedura on-line in quanto non sarà più possibile confermare in automatico le sedi espresse dell’anno scolastico precedente.
Tale operazione si rende necessaria per assicurare a tutti gli aspiranti la possibilità di dichiarare, oltre al telefono mobile anche l’indirizzo e-mail, entrambi prerequisiti essenziali per attivare le convocazioni tramite la piattaforma vivi facile anche per il personale di prima fascia, analogamente a quanto già disposto per quello di terza fascia d’istituto.
Come già comunicato, i ritardatari .. dovranno dotarsi di indirizzo di posta elettronica.
07.02.2012
Legittima la reiterazione dei contratti nel caso sia disposta per la sostituzione degli assenti…
In tal senso la Corte di giustizia europea con sentenza del 26 gennaio sulla causa C-586/2010
La Corte di Giustizia si pone in linea con i giudizi emessi dai Giudici di primo grado in maniera pressoché univoca in tutti i giudizi patrocinati dall’Agorà da ben più di quattro anni e in contrasto con la pronunzia di una Corte d’appello.
I recenti interventi legislativi, tutti finalizzati a giustificare l’utilizzo di contratti a tempo determinato in successione pur su posti vacanti, potrebbero - d’ora in poi - essere disapplicati - in toto - in favore delle norme comunitarie…
07.02.2012
Graduatorie ad esaurimento
Attraverso
l’emendamento apportato al
decreto Milleproroghe sarà permesso l'inserimento nelle
graduatorie ad esaurimento di circa 23.000 docenti, abilitati o semplicemente iscritti:
·
ai corsi biennali di secondo
livello ad indirizzo didattico (COBASLID), secondo e terzo corso biennale di II
livello finalizzato alla formazione dei docenti di ed.musicale delle classi
31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media (77/A),
·
ai corsi di laurea in
scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09,
2009/10 e 2010/11.
All’articolo 14:
2-ter. I termini per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che
hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali
abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e
il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei
docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di
strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, il corso
di laurea in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici
2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011.
Possono, inoltre, chiedere
l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti
negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. La
riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione. Con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui
al presente comma l’aggiornamento delle domande per l’inserimento nelle
graduatorie ad esaurimento e per lo scioglimento della
riserva, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato e
indeterminato per l’anno scolastico 2012-2013.
Si profila altresì l’ipotesi di inserimento
in graduatoria permanente di abilitati
ivi non ancora compresi per vario motivo,e/o degli abilitati all’estero, ovviamente
nel rispetto delle posizioni di coloro che vi sono già inseriti. (ordine
del giorno n. 9/4865-AR/58 Russo
07.02.2012
Ragazzi del ’52 e futura pensione
Nel testo pervenuto al Senato del milleproroghe non c'è traccia dell'emendamento che riformava a favore dei nati nel 1952, quanto previsto dal salva-Italia in materia di pensioni e pertanto, attualmente non è possibile ipotizzare l’accesso alla pensione di settembre 2012 per il personale docente ed ATA in ritardo di un anno (2012, anziché 2011) per il raggiungimento dei requisiti per la pensione con le vecchie regole.
Non essendo stata prevista ed emanata ad oggi nessuna circolare applicativa da parte dell’INPDAP/INPS, però, non tutte le speranze possono considerarsi svanite.
10.01.2012
Pensioni 2012 (dopo la manovra Monti)
Non ancora disponibili le procedure “on line” e non disponibile la circolare applicativa INPDAP.
* Anzianità e vecchiaia con requisiti maturati entro il 31/12/2011
Come disposto dalla manovra estiva in tema di pensioni all’art. 1 comma 21 del decreto legge 138/2011 “ Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia entro il 31 dicembre 2011. “
Come normativamente previsto per il 2012 già dalla manovra estiva – e come di recente previsto dalla manovra Monti , vengono mantenute con le modalità attuali:
· le pensioni di anzianità per coloro che abbiano maturato il requisito ( quota 96 ) entro il 31/12/2011, anche se non hanno richiesto di accedere alla pensione per il 2011, ovvero:
o 60 anni compiuti entro il 31 dicembre 2011 e 36 di servizio
o 61 di età e 35 di servizio
che – al 2012 – determinano quota 97
·
61 di età e 36 di servizio
·
62 di età e 35 di servizio
- 40 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica entro il 31/12/2011
- le pensioni di vecchiaia ad anni 62 per coloro che abbiano maturato il requisito ( 61 anni) entro il 31/12/2011, con un minimo di 20 anni di servizio, anche se non hanno richiesto di accedere alla pensione per il 2011
Per maggiore chiarezza precisiamo che il diritto sussiste per le donne nate entro il 31 dicembre 1950.
Tale personale può decidere di permanere in servizio per un ulteriore periodo di tempo, con l’applicazione della previgente normativa ed a tal fine dovrà chiedere all’ INPDAP la certificazione di tale diritto.
*********************
* Anzianità e vecchiaia con requisiti maturati a decorrere dal 01/01/2012
Come disposto sempre dalla manovra estiva in tema di pensioni all’art. 1 comma 21 del decreto legge 138/2011 “ Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "anno scolastico e accademico" inserire le seguenti: "dell'anno successivo". “.. ovvero : la decorrenza della pensione di anzianità slitta di un anno
Coloro che infatti maturano i requisiti dal 1 gennaio 2012 per andare in pensione dovranno avere i requisiti previsti dalla nuova normativa : pensioni di vecchiaia o pensione anticipata
E’ certo che risulta a tal punto esclusa la possibilità di vedere la permanenza dell’attuale quota 96 anche per il 2012, nonostante il previsto rinvio di un anno per l’acquisizione della pensione… e di due anni per la buonuscita come previsto dall’intervento sulle pensioni posto in essere a seguito della manovra estiva.
Pensione di vecchiaia ( anzianità anagrafica senza i 35 anni di servizio)
Già prevista anche per le donne del settore pubblico a 65 anni nel 2012 prevede ora il possesso di un’età anagrafica pari a 66 anni. ( nel privato dal 2018)
E dunque:
uomini e donne del settore pubblico : 66 anni dal 2012
Pensione anticipata ( non esistono più né le quote né le finestre )
Anno |
Età |
Servizio |
|
|
|
|
|
|
|
uomini |
donne |
2012 |
62 |
42 |
41 |
A coloro che non hanno l’età e vogliono andare lo stesso in pensione,in quanto in possesso dell’anzianta contributiva prevista (42 anni per uomini e 41 per donne), si applicherà una riduzione pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto ai 62 anni.
Metodo contributivo “pro rata”
Per tutti, le anzianità maturate a decorrere dal 1 gennaio 2012 saranno calcolate con il metodo contributivo(comma 2): ogni anno di servizio prestato a decorrere dal 2012 sarà cioè conteggiato con tale metodo anche se il soggetto è in possesso di 18 anni di servizio al 31/12/1995 . Il servizio sino al 31/12/2011 sarà calcolato col metodo retributivo.
Sino al 31/12/2015 le lavoratrici in possesso di un’età anagrafica di almeno 57 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni potranno accedere alla pensione , a seguito di opzione per il calcolo totalmente contributivo, con tutte le penalizzazioni del caso.
Anche in questo caso il trattamento di pensione viene differito di un anno e la buonuscita di 2 anni.
La circolare applicativa INPDAP N. 16 del 09/11/2011, permette di operare alcune valutazioni sul diritto di accesso alla pensione 2012 ed ai rinvii previsti anche per il personale della scuola.
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Buonuscita o TFR
Il personale della scuola che matura il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2011 otterrà il trattamento di fine servizio entro sei / nove mesi dalla data di cessazione del servizio.
Entro tre mesi se la cessazione dal servizio è dovuta a inabilità, a decesso, per limiti di età o di servizio .
Il personale che invece matura il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, se la cessazione dal servizio avverrà per dimissioni volontarie, la liquidazione del trattamento di fine servizio sarà erogata non prima di ventiquattro / ventisette mesi dalla cessazione.
Entro tre mesi se la cessazione dal servizio è dovuta a inabilità, a decesso, per limiti di età o di servizio .